La sezione si ricollega nell'articolazione della sua struttura e nella definizione di obblighi e finalità a quanto dettato dallo statuto dell’Istituto Storico Lucchese:
Articolo 1
            
L’Istituto Storico Lucchese, Centro Internazionale di Studi (in seguito 
            I.S.L.), ha per scopo la promozione di studi e manifestazioni per la valorizzazione delle fonti archivistiche
            e del patrimonio culturale locale, nazionale ed internazionale. L’I.S.L. svolge tutte le attività senza fini 
            di lucro; tutte le cariche sono a titolo gratuito.
            
             Articolo 2
            
L’I.S.L. ha sede in Lucca, cortile Francesco Carrara n. 12 ed è articolato
            in: 
            
(a) sede centrale, 
            
(b) sezioni locali, 
            
(c) sezioni nazionali, 
            
(d) sezioni estere, 
            
(e) sezioni speciali. 
            Il funzionamento dell’I.S.L., della sede centrale e delle sezioni è stabilito da regolamenti approvati dai 
            rispettivi organi deliberativi e ratificati dall’assemblea generale.
            
             Articolo 3
            
I soci dell’I.S.L. si suddividono in: 
            
a) ordinari, 
            
b) straordinari, 
            
c) sostenitori, 
            
d) benemeriti, 
            
e) onorari; 
            sono accettati dal Presidente e sono ratificati dall’assemblea generale.
            
            Articolo 4
            
a) I soci ordinari, in numero illimitato, sono ammessi in seguito al versamento della quota sociale; 
            
b) i soci sostenitori, in numero illimitato, sono ammessi in seguito al versamento di una quota sociale 
            non corrispondente a quella ordinaria; 
            
c) i soci sostenitori, in numero illimitato, sono ammessi in seguito al versamento di una quota sociale 
            non inferiore al quadruplo della quota determinata per i soci ordinari; 
            
d) i soci benemeriti, in numero illimitato, sono ammessi in seguito al versamento di una quota sociale 
            non inferiore al centuplo della quota determinata per i soci ordinari; 
            
e) i soci onorari, in numero non superiore a venticinque, sono nominati dall’assemblea generale con 
            votazione unanime, scegliendo tra personalità della cultura nazionale e internazionale distintesi per meriti 
            scientifici.
            
            Articolo 5
            
Sono organi dell’I.S.L.: 
            
a) l’assemblea generale; 
            
b) la giunta esecutiva; 
            
c) il presidente; 
            
d) il vice presidente; 
            
e) il tesoriere; 
            
f) il segretario; 
            
g) i revisori dei conti; 
            
h) i probi viri. 
            
Tutti gli organi dell’I.S.L. hanno una durata quinquennale e possono essere riconfermati.
            
            Articolo 6
            
L’assemblea generale, composta da sette membri del consiglio direttivo 
            della sede centrale e dai direttori di tutte le sezioni, è convocata dal presidente o su richiesta di almeno 
            cinque propri membri e si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per approvare i bilanci consuntivo e 
            preventivo ed entro il 30 novembre per approvare i piani preventivi delle attività culturali e scientifiche. 
            L’assemblea generale delibera la istituzione e la cessazione della sede centrale e delle sezioni, determina 
            l’ammontare della quota sociale, ratifica i nuovi soci, approva il regolamento dell’I.S.L., ratifica i 
            regolamenti ed elegge nel proprio ambito il presidente, il vice presidente, il tesoriere, il segretario, i 
            due consiglieri della giunta esecutiva; elegge inoltre, al di fuori del proprio ambito, i revisori dei conti 
            ed i probi viri.
            
            Articolo 7
            
La giunta esecutiva, composta dal presidente, dal tesoriere, dal segretario
            e da due consiglieri eletti dall’assemblea generale nel proprio ambito, è convocata dal presidente con il 
            quale collabora in tutte le attività che a lui competono quale organo esecutivo dell’I.S.L.
            
            Articolo 8
            
Il presidente, eletto dall’assemblea generale nel proprio ambito, 
            rappresenta legalmente l’I.S.L., ne è l’organo esecutivo, firma gli atti e i documenti, accetta i soci, 
            convoca e presiede l’assemblea generale.
            
            Articolo 9
            
Il vice presidente, eletto dall’assemblea generale nel proprio ambito, 
            svolge le funzioni proprie del presidente in caso di conclamato impedimento del medesimo.
            
            Articolo 10
            
Il tesoriere, eletto dall’assemblea generale nel proprio ambito, tiene la 
            contabilità, gestisce la cassa, redige i bilanci e li presenta all’assemblea generale per l’approvazione.
            
            Articolo 11
            
Il segretario, eletto dall’assemblea generale nel proprio ambito, redige i
            verbali delle sedute dell’assemblea generale, della giunta esecutiva e adempie a tutte le funzioni di 
            segreteria in collegamento con la presidenza.
            
            Articolo 12
            
La sede centrale e le sezioni godono di autonomia culturale e scientifica 
            nel rispetto delle norme stabilite dal presente statuto e operano nei limiti delle disponibilità finanziarie 
            comunicate dal presidente in osservanza delle deliberazioni dell’assemblea generale.
            
            Articolo 13 
            
I revisori dei conti, in numero di tre più due supplenti, sono eletti 
            dall’assemblea generale.
            
            Articolo 14
            
I probiviri, in numero di cinque, sono eletti dall’assemblea generale.
            
            Articolo 15
            
Il patrimonio dell’I.S.L., è composta da: 
            
a) quote sociali, 
            
b) beni librari, 
            
c) attrezzature, mobili e arredi, 
            
d) lire 200 milioni in obbligazioni, 
            
(e) ogni altro cespite proveniente da acquisti, donazioni, legati e da altre eventuali forme di 
            acquisizione.
            
            Articolo 16
            
In caso di cessazione temporanea della sede centrale o di alcune delle 
            sezioni, le relative funzioni passano al presidente che, ove possibile, cura la ricostituzione. In caso di 
            cessazione definitiva della sede centrale o di alcune delle sezioni il relativo patrimonio è trasferito 
            presso la sede sociale, ove è conservato dal presidente.
            
            Articolo 17
            
In caso di estinzione dell’I.S.L. il patrimonio è devoluto ad una 
            istituzione statale avente fini culturali competente per territorio, alla quale eventualmente possono essere 
            attribuite anche le relative funzioni.
            
             Articolo 18
            
La durata dell’I.S.L. è fissata dal giorno della sua legale costituzione 
            fino al trentuno dicembre dell’anno duemiladuecento.
            
            Articolo 19
            
Le presenti norme statutario, approvate dall’assemblea generale a 
            maggioranza di due terzi dei presenti, possono essere modificate con la medesima procedura.
            
            Articolo 20
            
Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le vigenti 
            disposizioni di legge.
SEZIONE PESCIA-MONTECARLO VALDINIEVOLE
            
Direttore: Dario Donatini | islvaldinievole@gmail.com
	  		
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