Statuto

La sezione si ricollega nell'articolazione della sua struttura e nella definizione di obblighi e finalità a quanto dettato dallo statuto dell’Istituto Storico Lucchese:

Articolo 1
L’Istituto Storico Lucchese, Centro Internazionale di Studi (in seguito I.S.L.), ha per scopo la promozione di studi e manifestazioni per la valorizzazione delle fonti archivistiche e del patrimonio culturale locale, nazionale ed internazionale. L’I.S.L. svolge tutte le attività senza fini di lucro; tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Articolo 2
L’I.S.L. ha sede in Lucca, cortile Francesco Carrara n. 12 ed è articolato in:
(a) sede centrale,
(b) sezioni locali,
(c) sezioni nazionali,
(d) sezioni estere,
(e) sezioni speciali. Il funzionamento dell’I.S.L., della sede centrale e delle sezioni è stabilito da regolamenti approvati dai rispettivi organi deliberativi e ratificati dall’assemblea generale.

Articolo 3
I soci dell’I.S.L. si suddividono in:
a) ordinari,
b) straordinari,
c) sostenitori,
d) benemeriti,
e) onorari; sono accettati dal Presidente e sono ratificati dall’assemblea generale.

Articolo 4
a) I soci ordinari, in numero illimitato, sono ammessi in seguito al versamento della quota sociale;
b) i soci sostenitori, in numero illimitato, sono ammessi in seguito al versamento di una quota sociale non corrispondente a quella ordinaria;
c) i soci sostenitori, in numero illimitato, sono ammessi in seguito al versamento di una quota sociale non inferiore al quadruplo della quota determinata per i soci ordinari;
d) i soci benemeriti, in numero illimitato, sono ammessi in seguito al versamento di una quota sociale non inferiore al centuplo della quota determinata per i soci ordinari;
e) i soci onorari, in numero non superiore a venticinque, sono nominati dall’assemblea generale con votazione unanime, scegliendo tra personalità della cultura nazionale e internazionale distintesi per meriti scientifici.

Articolo 5
Sono organi dell’I.S.L.:
a) l’assemblea generale;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente;
d) il vice presidente;
e) il tesoriere;
f) il segretario;
g) i revisori dei conti;
h) i probi viri.
Tutti gli organi dell’I.S.L. hanno una durata quinquennale e possono essere riconfermati.

Articolo 6
L’assemblea generale, composta da sette membri del consiglio direttivo della sede centrale e dai direttori di tutte le sezioni, è convocata dal presidente o su richiesta di almeno cinque propri membri e si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per approvare i bilanci consuntivo e preventivo ed entro il 30 novembre per approvare i piani preventivi delle attività culturali e scientifiche. L’assemblea generale delibera la istituzione e la cessazione della sede centrale e delle sezioni, determina l’ammontare della quota sociale, ratifica i nuovi soci, approva il regolamento dell’I.S.L., ratifica i regolamenti ed elegge nel proprio ambito il presidente, il vice presidente, il tesoriere, il segretario, i due consiglieri della giunta esecutiva; elegge inoltre, al di fuori del proprio ambito, i revisori dei conti ed i probi viri.

Articolo 7
La giunta esecutiva, composta dal presidente, dal tesoriere, dal segretario e da due consiglieri eletti dall’assemblea generale nel proprio ambito, è convocata dal presidente con il quale collabora in tutte le attività che a lui competono quale organo esecutivo dell’I.S.L.

Articolo 8
Il presidente, eletto dall’assemblea generale nel proprio ambito, rappresenta legalmente l’I.S.L., ne è l’organo esecutivo, firma gli atti e i documenti, accetta i soci, convoca e presiede l’assemblea generale.

Articolo 9
Il vice presidente, eletto dall’assemblea generale nel proprio ambito, svolge le funzioni proprie del presidente in caso di conclamato impedimento del medesimo.

Articolo 10
Il tesoriere, eletto dall’assemblea generale nel proprio ambito, tiene la contabilità, gestisce la cassa, redige i bilanci e li presenta all’assemblea generale per l’approvazione.

Articolo 11
Il segretario, eletto dall’assemblea generale nel proprio ambito, redige i verbali delle sedute dell’assemblea generale, della giunta esecutiva e adempie a tutte le funzioni di segreteria in collegamento con la presidenza.

Articolo 12
La sede centrale e le sezioni godono di autonomia culturale e scientifica nel rispetto delle norme stabilite dal presente statuto e operano nei limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal presidente in osservanza delle deliberazioni dell’assemblea generale.

Articolo 13
I revisori dei conti, in numero di tre più due supplenti, sono eletti dall’assemblea generale.

Articolo 14
I probiviri, in numero di cinque, sono eletti dall’assemblea generale.

Articolo 15
Il patrimonio dell’I.S.L., è composta da:
a) quote sociali,
b) beni librari,
c) attrezzature, mobili e arredi,
d) lire 200 milioni in obbligazioni,
(e) ogni altro cespite proveniente da acquisti, donazioni, legati e da altre eventuali forme di acquisizione.

Articolo 16
In caso di cessazione temporanea della sede centrale o di alcune delle sezioni, le relative funzioni passano al presidente che, ove possibile, cura la ricostituzione. In caso di cessazione definitiva della sede centrale o di alcune delle sezioni il relativo patrimonio è trasferito presso la sede sociale, ove è conservato dal presidente.

Articolo 17
In caso di estinzione dell’I.S.L. il patrimonio è devoluto ad una istituzione statale avente fini culturali competente per territorio, alla quale eventualmente possono essere attribuite anche le relative funzioni.

Articolo 18
La durata dell’I.S.L. è fissata dal giorno della sua legale costituzione fino al trentuno dicembre dell’anno duemiladuecento.

Articolo 19
Le presenti norme statutario, approvate dall’assemblea generale a maggioranza di due terzi dei presenti, possono essere modificate con la medesima procedura.

Articolo 20
Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.